Finanziamenti soci e opponibilità al Fisco

I finanziamenti alla propria impresa vanno gestiti con cura a livello contrattuale. Via libera all’accertamento induttivo se le dichiarazioni dei singoli sono incongrue.

La legittimità di un finanziamento soci opponibile al Fisco richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi e modi coerenti con l’andamento finanziario del periodo. In assenza di giustificazioni da parte della società e/o dei soci, costituiscono elementi indiziari:

  • il difetto di delibera assembleare;
  • l’inadeguatezza della capacità finanziaria dei soci a supportare gli oneri finanziari delle erogazioni;
  • le modalità in contanti delle corresponsioni.

Con questo principio, la Cassazione (ordinanza 16904/2025 depositata lo scorso giugno) ha ribadito un proprio orientamento oramai consolidato, che induce alla massima attenzione nei comportamenti da parte di imprese e consulenti.

I presupposti per l’accertamento

Nel caso esaminato dalla Suprema corte, i verificatori avevano ritenuto che i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società non fossero realmente avvenuti con risorse proprie dei soci, avendo questi dichiarato redditi non congrui rispetto alla capacità finanziaria manifestata con tali apporti. Se ne poteva dedurre che le operazioni costituissero uno strumento adottato dalla società per evitare la rilevazione di saldi negativi in cassa e/o banca, conseguenti all’omessa contabilizzazione dei ricavi, e che quindi si trattasse di apparenti operazioni di finanziamento.

Questa circostanza aveva indotto l’ufficio a considerare sussistenti i presupposti per l’accertamento induttivo.

I parametri reddituali

La Cassazione ha osservato che l’esiguità dei redditi dichiarati dai soci è elemento idoneo a legittimare il ricorso a una ricostruzione induttiva del risultato d’esercizio.

Il consolidarsi di questo orientamento comporta, come anticipato, che tanto le imprese quanto i consulenti debbano fare attenzione alla provenienza delle somme versate e alle modalità con cui si effettuano i finanziamenti/apporti, onde evitare che, risolvendo un problema contingente (la perdita di esercizio o, comunque, la necessità di risorse finanziarie), se ne apra un secondo a volte più grave di quello a cui si intendeva porre rimedio.

Gli orientamenti della giurisprudenza

Versamenti in contanti e accertamento. I versamenti in contanti qualificati come finanziamenti soci, se privi di tracciabilità possono essere considerati un elemento a favore del Fisco. Sentenza: 19780/2020 Ordinanze: 16904/2025 e 1151/2022.

Opponibilità al Fisco. Serve documentazione formale (delibere, contabilità) per rendere il finanziamento opponibile al Fisco. Ordinanze: 16904/2025, 27366/2023, 1151/2022, 17322/2021 e 24746/2020.

Se i soci non dispongono di redditi adeguati rispetto ai finanziamenti l’accertamento è più semplice. Se i soci non dispongono di redditi congrui rispetto ai finanziamenti erogati, si presume l’esistenza di utili extracontabili; il finanziamento può essere considerato reimmissione di utili non dichiarati. Ordinanze: 16904/2025, 7739/2025, 27366/2023, 1151/2022, 17322/2021, 24746/2020 e 9412/2019.

Il confronto con il finanziamento bancario. Occorre valutare la convenienza gestionale e la ragionevolezza economica dei finanziamenti erogati dai soci rispetto al credito bancario. Ordinanze: 16904/2025, 9131/2025, 27366/2023, 1151/2022 e 24746/2020.

I finanziamenti non giustificati possono fare presumere ricavi occulti. La mera iscrizione in bilancio della posta passiva del finanziamento priva di riscontro effettivo può essere considerata indizio di occultamento di ricavi, legittimando così l’azione accertativa. Ordinanze: 26126/2024

Accertamento induttivo puro. In difetto di giustificazioni da parte della società e/o dei soci, costituiscono elementi indiziari positivamente valutabili in relazione alla legittimità di accertamento anche induttivo puro: il difetto di delibera assembleare, l’inadeguatezza della capacità finanziaria dei soci a supportare gli oneri finanziari delle erogazioni e le modalità in contanti delle corresponsioni. Ordinanza: 16904/2025.

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