Arriva il divieto per via normativa nel decreto sulla sicurezza lavoro. Le Camere di commercio erano orientate a consentire l’utilizzo dello stesso domicilio digitale della società.

La fantasia del legislatore nell’introdurre oneri burocratici sembra non avere limiti. Tra le pieghe del Dl 159/2025 (decreto sicurezza lavoro), già in vigore dal 31 ottobre scorso, si scoprono un paio di disposizioni (articolo 13, commi 3 e 4), che cercano di correggere il tiro su quello che è stato definito come il “balzello” della pec (posta elettronica certificata) degli amministratori introdotta con la legge di bilancio 2025.
L’effetto è una compressione della libertà degli amministratori nel poter utilizzare la pec della società (obbligo già in vigore dal 2008) come elezione del domicilio digitale speciale per comunicare la propria pec. Sul punto la nuova disposizione introduce addirittura un divieto. Al comma 3 si precisa, infatti, che «il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa».
Viene così recepita in legge l’indicazione restrittiva già prevista dalla circolare Mimit del 12 marzo scorso a fronte di una prassi delle Camere di commercio quasi univocamente orientata a consentire l’utilizzazione della pec della società per adempiere – senza ulteriori oneri di acquisto e mantenimento – al “balzello” introdotto dalla legge di Bilancio 2025.
Ora le cose sono destinate a cambiare a meno di una retromarcia nell’iter di conversione parlamentare. In effetti, trattandosi di un decreto legge che dovrà essere convertito entro il 30 dicembre, c’è spazio per eliminare – se non l’intera disposizione – almeno questo divieto che si scontra con la lettura più ampia già consolidata nella prassi applicativa adottata dal sistema camerale che ammette la possibilità di indicare come pec degli amministratori la pec della società.